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Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime
di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo
15 della legge 31 dicembre 1996 n. 675
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge Art. 1.
1. In sede di prima applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, possono essere adottate entro il 31 dicembre 2000 dai soggetti che documentino per iscritto le particolari esigenze tecniche e organizzative che rendono necessario avvalersi di un termine più ampio di quello previsto dall'articolo 41, comma 3, della medesima legge n. 675 del 1996. 2. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge con atto avente data certa e deve contenere una esposizione sintetica delle informazioni necessarie, da cui risultino: b) le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza, la cui osservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché alle più ampie misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 15 della medesima legge n. 675 del 1996. 4. La violazione di uno degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilità di quanto previsto al comma 1. Art. 2.
La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. AMATO,
Presidente
del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli:
FASSINOFASSINO, Ministro della giustizia |