Torrefazione Nuova Brasilia
DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio
1997, n. 123
Disposizioni correttive ed integrative
della legge 31 dicembre 1996, n. 675
in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega
al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali;
Sentito il Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 9 maggio 1997;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Informazioni all'interessato
1. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, tra la parola: "informati" e le parole: "per iscritto" sono inserite
le seguenti: "oralmente o" .
Art. 2
Trattamento di dati in ambito
giornalistico
1. Nell'articolo 25, comma 4, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il codice può
prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 10.".
2. Nell'articolo 25 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Le disposizioni della presente legge che attengono
all'esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti
effettuati dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro
dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963,
n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente
alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero.".
Art. 3
Garante
1. Nella denominazione del Capo VII e nell'articolo 30, comma
1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "Garante per la tutela
delle persone di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"
sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la protezione dei dati personali".
2. Nell'articolo 33, comma 1, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Il segretario
generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.".
3. Il personale richiesto dal Garante per la protezione
dei dati personali nella fase di costituzione del relativo ufficio, nelle
more del perfezionamento del comando, del fuori ruolo o dell'aspettativa,
può essere utilizzato dal Garante a decorrere dalla data indicata
nella richiesta, sempreché tale data sia di almeno dieci giorni
successiva a quella della richiesta, vi sia l'assenso dell'interessato
e l'amministrazione o l'ente di appartenenza non si opponga.
Art. 4
Autorizzazioni e informative
1. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, è sostituito dal seguente:
"7. Le disposizioni della presente legge che prevedono
un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima
autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo
28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime
disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio
di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.".
2. Nell'articolo 41 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, è inserito il seguente comma:
"7-bis. In sede di prima applicazione della presente
legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma
3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.".
Art. 5
Norme di coordinamentoe transitorie
1. Nell'articolo 42, commi 1 e 4, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, le parole: "Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" sono sostituite dalle
seguenti: "Garante per la protezione dei dati personali".
2. Negli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996,
n. 676, le parole: "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali" sono sostituite dalle seguenti:
"Garante per la protezione dei dati personali".
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per
la gestione delle spese dell'ufficio del Garante per la protezione dei
dati personali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute
nel regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre
1994, n. 769, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile
1995.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1997
SCALFARO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Flick, Ministro di grazia e giustizia Visto,
il Guardiasigilli: FLICK
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